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Diritto mirato

Il Diritto mirato è una misura finalizzata al miglioramento delle capacità e delle conoscenze dei lavoratori somministrati, al fine di favorirne la spendibilità e il reinserimento nel mercato del lavoro.

Gli interventi finanziati all’interno di questa misura di Politica Attiva mirano all’acquisizione di competenze di base, trasversali o specialistiche e all’ottenimento di specializzazioni legate alle singole figure professionali, pertanto sono progettati sulla base del fabbisogno formativo dello specifico lavoratore nonché rispetto alla necessità di adeguamento delle competenze alle richieste dei settori lavorativi di riferimento o di determinati scenari socio-economici previsionali.

I destinatari di tale attività sono

  • ex lavoratori in somministrazione con 45 giorni di disoccupazione ed almeno 110 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi
  • ex lavoratori al termine della procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro. 

È il destinatario, entro 68 giorni dalla maturazione di detti requisiti, a rivolgersi all’Agenzia per il Lavoro, selezionandola sulla base dell’offerta formativa pubblicizzata anche sul sito internet del Fondo. L’ApL prende in carico il beneficiario e, nei 365 giorni successivi ed entro una dote massima pari ad € 4.000, programma le seguenti attività: 

  • Orientamento
  • Bilancio delle Competenze
  • Un percorso di formazione individuale che preveda il modulo di diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione e che non può essere esclusivo in materia di lingue e/o informatica e/o competenze digitali
  • Un percorso finale avente per oggetto la ricerca attiva del lavoro (facoltativo, in presenza di ulteriore disponibilità di dote per il singolo destinatario e prima del raggiungimento dell’obiettivo di placement) 

La progettazione e i contenuti dei corsi vengono declinati in modo da supportare i singoli destinatari con l’obiettivo di:

  • sostenere processi di sviluppo professionale che rafforzino l’occupabilità, l’adattabilità e la competitività del lavoratore nel mercato del lavoro
  • contribuire all’innalzamento e alla ricomposizione delle competenze per incrementarne la spendibilità e la riconoscibilità nel mercato del lavoro
  • favorire il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone, in contesti anche diversi da quelli di provenienza, attraverso l’aggiornamento delle competenze specifiche. 

Allo scopo di ottenere il 100% del finanziamento richiesto, è fatto obbligo all’Agenzia di realizzare una percentuale minima di placement, calcolata sulla media annuale, pari al 35% degli allievi che abbiano conseguito l’attestato di frequenza, fatta eccezione per i destinatari rientranti nella categoria “fasce deboli”.

Apprendistato di II livello

Le norme relative all’apprendistato prevedono la possibilità per le ApL di attivare contratti di apprendistato in somministrazione.

Forma.Temp, al fine di finanziare i progetti afferenti ai Piani Formativi in Apprendistato di II livello (PFA), rilascia pareri di conformità su questi ultimi in relazione:

  • alla corrispondenza - rispetto alla qualifica da conseguire - dell’articolazione progettuale sia per la formazione di base e trasversale, sia per la formazione tecnico-professionale e specifica (modalità di svolgimento, alternanza teoria/pratica, metodologie didattiche impiegate)
  • alla congruità del rapporto numerico tra apprendisti e lavoratori qualificati
  • al livello contrattuale di inquadramento
  • alla qualifica professionale prevista.

Il PFA costituisce la cornice di riferimento all’interno della quale si sviluppa l’attività formativa, è parte integrante del contratto ed è requisito indispensabile per l’ottenimento della qualifica indicata nel Piano stesso.

Al suo interno, in relazione alla qualifica che il lavoratore deve ottenere al termine del periodo di apprendistato, sono indicati obiettivi, contenuti e modalità didattiche di realizzazione dei percorsi relativi alla formazione base e trasversale, alla formazione professionalizzante previsti per il lavoratore, in considerazione delle sue competenze in ingresso, della qualifica professionale in uscita e della disciplina normativa dettata a livello regionale, ove presente.

Il PFA deve contenere, inoltre, i riferimenti del tutor dell’azienda utilizzatrice e del Tutor di Agenzia (TdA) iscritto nell’apposito elenco istituito presso il Fondo.

A conclusione dei contratti relativi ai PFA trasmessi, l’ApL è tenuta, attraverso il sistema informativo del Fondo, ad indicare la qualifica conseguita dai lavoratori.